Riconosciuta l’abilitazione ai maestri diplomati: ecco il decreto ufficiale.

maestro diplomati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014, il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, con oggetto il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato circa il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.

Quanto segue, rappresenta ciò che il Consiglio di Stato, ha dichiarato sul valore abilitante dei titoli in oggetto:“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”

Il Consiglio di Stato, sostanzialmente, stabilisce che:

– i maestri che abbiano conseguito il diploma di scuola magistrale, con relative sperimentazioni, entro l’anno 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia
– i maestri che siano in possesso del diploma di istituto magistrale e relative sperimentazioni, conseguito entro l’anno 2001/2002 sono considerati abilitati sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella scuola primaria.

Infine, nel parere in oggetto, viene riconosciuto il diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto per la scuola dell’infanzia e/o primaria a secondo del titolo conseguito.Viene, inoltre, esclusa la possibilità di accogliere la stessa richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo link.

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