Come sospendere il mutuo grazie al Decreto Cura Italia.

L’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia da Coronavirus in Italia sta creando tantissimi disagi ai cittadini.

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I provvedimenti presi dal Governo Conte sono stati sicuramente sacrosanti, ma hanno ovviamente paralizzato l’economia, e tantissime persone che non riescono a lavorare o a guadagnare con le proprie attività, al momento chiuse, si trovano in grande difficoltà.

Si sono ipotizzate tante soluzioni, come la sospensione delle bollette, e si sono auspicati degli interventi per i mutui, che ovviamente sono come una spada di damocle su tutte le famiglie e le imprese. Dopo un periodo di attesa sono finalmente arrivate le prime buone notizie per le famiglie che hanno stipulato un mutuo per la prima casa. Sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, il Governo ha pubblicato tutte le nuove regole del Fondo di Solidarietà, andando quindi incontro a tutti coloro che sono in difficoltà per il pagamento delle rate.
Il provvedimento è stato firmato direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e spiega nel dettaglio come viene integrato il Fondo di Solidarietà per tutti i mutui per l’acquisto della prima casa, introducendo di fatto una nuova causale per supportare una richiesta di sospensione.

Tutte le persone e tutte le famiglie che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, e che sono in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia da Coronavirus, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo della durata di massimo 18 mesi. Inoltre, come novità, è stata ampliata l’operatività del Fondo di Solidarietà, permettendo l’accesso anche a tutti i lavoratori dipendenti che sono in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni o con una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%, e soprattutto tutti i lavoratori autonomi che hanno subito un calo del proprio fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 (nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda), un’apertura alle partite iva che era stata di fatto richiesta da gran parte delle imprese.

A ogni periodo di sospensione dal lavoro corrisponde un periodo di congelamento del mutuo. Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni. Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni. Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni. Va precisato che sono comunque ancora validi alcune limitazioni che erano state inserite alla creazione del Fondo di Solidarietà: l’abitazione per cui è stato stipulato il mutuo dev’essere la prima casa e il mutuo non deve essere di importo superiore ai 250.000 euro.
Ma non solo, per poter accedere al Fondo di Solidarietà non sarà più necessario presentare l’ISEE – Indicatore della Situazione Economica a sostegno della richiesta di sospensione, ed il suddetto fondo andrà a coprire il 50% degli interessi che andranno a maturare durante il periodo di sospensione e la quota capitale resterà intatta e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato per un tempo uguale al periodo di sospensione concordato.

Ovviamente questi provvedimenti di modifica di accesso al Fondo di Solidarietà non vanno a intaccare gli altri motivi di richiesta di sospensione, come la morte o il subentro di un handicap grave.
Tutti i cittadini che appartengono alle categorie sopra citate possono quindi inoltrare la domanda di sospensione. Tutti gli interessati potranno farlo direttamente rivolgendosi alla banca presso cui hanno stipulato il mutuo, presentando tutta la documentazione richiesta. La documentazione è disponibile presso il sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiornata al 30 di Marzo. Alla domanda bisognerà allegare anche la motivazione per cui si richiede la sospensione: modulo di disoccupazione, dichiarazione del datore di lavoro che confermi la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro o eventualmente altro.

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